24.01.2015

Anatocismo Bancario: no grazie

Il Tribunale di Milano, con le pronunce del 25 marzo 2015 e del 3 aprile 2015, ha vietato, agli istituti di credito, di dare luogo a qualsiasi forma di anatocismo degli interessi passivi, già in essere o da stipulare.

E’ stato così compiuto un ulteriore passo finalizzato a contrastare l’anatocismo bancario, in linea con la modifica apportata dal legislatore al secondo comma dell’art. 120 del T.U.B., il quale  assicura la correttezza dei rapporti contrattuali, prevedendo la rigorosa esclusione dell’anatociscmo ed imponendo di calcolare gli interessi capitalizzati, ossia annotati in conto, esclusivamente sulla sorte capitale.  

Il Tribunale ha stabilito che i rapporti contrattuali devono essere caratterizzati dalla buona fede ed ai consumatori e agli utenti deve essere riconosciuto il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità. Da quanto detto emerge che l’applicazione di una clausola contrattuale divenuta illegittima per intervento del legislatore, come appunto la clausola anatocistica, è considerata una condotta contraria alla buona fede.

Infatti, il dovere di correttezza e buona fede oggettiva costituiscono espressione di un principio di solidarietà sociale prevista dall’art. 2 della Costituzione, il quale impone di comportarsi anche a salvaguardia dell’interesse della controparte contrattuale, secondo canoni di reciproca lealtà: “il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 della Costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato” (Cass. Civ. n. 21250/08; v. anche Cass. Civ. n. 2855/2005).

In definitiva le clausole anatocistiche, essendo lesive di interessi meritevoli di protezione, sono affette da nullità ed al cliente è riconosciuta la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall’applicazione delle suddette clausole. 

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