19.12.2018

Corte di Appello di Torino: applicazione dell'art. 117 in caso di Tasso Leasing errato

Se nel leasing viene applicato un Tasso Leasing (Tasso Interno di Attualizzazione) maggiore di quello indicato nel contratto trova piena applicazione l’art. 117 T.U.B. che contempla gli interessi sostitutivi BOT!

Con la storica sentenza del 16 aprile del 2018 la Corte di Appello di Torino conferma l’applicazione dell’art. 117 T.U.B. che prevede anche il ricalcolo degli interessi ai tassi BOT, laddove l'Istituto applichi un Tasso Interno di Attualizzazione (Tasso leasing) maggiore di quello convenuto contrattualmente. È infatti prassi diffusa da parte delle banche quella di indicare, nei contratti di leasing, il Tasso Leasing in termini di tasso nominale (TAN), in luogo del tasso effettivo.

Ma in cosa si distingue il Tasso Interno di Attualizzazione dal Tasso Nominale (TAN)?

Le Istruzioni di Banca d’Italia sulla Trasparenza del 25 luglio 2003 specificano che nelle operazioni di leasing finanziario deve essere indicato Tasso Interno di Attualizzazione, vale a dire “quel tasso per il quale si verifica l’uguaglianza tra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto delle imposte), contrattualmente previsti”.
Il Tasso Interno di Attualizzazione, da un punto di vista matematico, è calcolato tramite la formula del T.I.R. (Tasso Interno di Rendimento), ed è quindi un tasso effettivo che segue le regole di capitalizzazione composta. Differentemente il TAN segue le regole della capitalizzazione semplice. Il Tasso Interno di Attualizzazione varia in base alla periodicità dei canoni, e aumenta al crescere delle scadenze periodiche infra-annuali. È per tali ragioni che non è possibile equiparare il Tasso Leasing al Tasso Annuo Nominale (TAN). 

Se un contratto di leasing riporta un Tasso Interno di Attualizzazione  inferiore a quello reale, si fornisce una informazione alterata e distorta al cliente, dal momento che nella realtà sta sottoscrivendo un contratto con un tasso più alto rispetto a quello indicato nel contratto; la sentenza della Corte di Appello di Torino ci dice chiaramente che in tale caso si concretizza una violazione dell’art. 117 del T.U.B., il quale prevede quale sanzione, al comma 7, l’applicazione del “tasso nominale minimo[…] dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.”

È inoltre di fondamentale rilevanza notare come la sentenza della corte di appello di Torino abbia sancito il principio secondo cui la violazione dell’art. 117 T.U.B., e la conseguente sanzione da applicare, non sia soggetta alla libera interpretazione del Giudice nella sua applicazione a seconda della discrasia riscontrata tra il tasso pubblicizzato e quello effettivo, “non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva”.

Se anche tu hai sottoscritto un contratto di leasing rivolgiti agli analisti finanziari della GMB Finance, che attraverso uno studio di fattibilità gratuito e non vincolante, possono verificare la presenza di irregolarità nel contratto e l’ammontare degli interessi contestabili. Per la nostra esperienza 2 contratti su 3 sono irregolari, ed è possibile ottenere fino a €80.000 ogni € 120.000 erogati!

La GMB FINANCE è da anni al fianco delle aziende per offrire una consulenza a 360 gradi e una strategia tailor made.
Chiama allo 06.8540346, o scrivi a gmb@gmbfinance.it, per ricevere un check up gratuito.

© GMB Finance Solutions S.r.l. - P.Iva 12751211009 - gmb@gmbfinance.it