16.02.2018

Oneri non goduti: cosa sono e come avviare il recupero

Analizziamo il recupero degli oneri non goduti nei contratti di cessione del quinto: cosa sono e come ottenere il rimborso con un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

oneri-non-godutiLa restituzione degli oneri contrattuali per premio non goduti sulle cessioni del quinto, prestiti personali, o altri contratti di finanziamento estinti anticipatamente resta una delle questioni più ricorrenti in sede giudiziale. Scopriamo cosa sono, cosa è possibile recuperare e come fare per recuperare gli oneri non goduti.

Cosa sono gli oneri non goduti nei contratti di finanziamento

Come abbiamo anticipato, ai consumatori si riconosce la possibilità di estinguere un finanziamento (o rinegoziare le condizioni) prima della scadenza naturale. Un’operazione che comporta il rientro del capitale residuo e il pagamento della penale di estinzione anticipata, se presente. Allo stesso tempo, però, la chiusura del finanziamento fa sorgere la problematica degli oneri pagati anticipatamente e non ancora maturati al momento del rimborso anticipato, che devono essere decurtati in misura proporzionale alle quote riferibili al periodo non goduto.

Quali sono gli oneri non goduti che possono essere recuperati

Sono diverse le voci oggetto di rimborso nei finanziamenti estinti anticipatamente e che possono risultare non ancora godute in relazione alla durata residua del finanziamento. In particolare:

  • Premi delle polizze di assicurazione a garanzia del credito (a copertura di decesso, infortunio, malattia o invalidità del soggetto finanziato)

  • Commissioni bancarie, finanziarie e accessorie;

  • Ratei e altri oneri previsti e non ancora goduti al momento dell’estinzione.

L’Arbitro Bancario Finanziario e il recupero degli oneri goduti

Non ci resta che capire, a questo punto, come recuperare gli oneri non goduti. Per ottenere il rimborso dei ratei non goduti è necessario redigere una perizia tecnico finanziaria per il conteggio degli oneri e procedere al ricorso contro gli intermediari finanziari. Spetta all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – organismo in seno alla Banca d’Italia che si occupa della risoluzione delle controversie tra i risparmiatori e gli intermediari finanziari – la competenza sulle questioni relative ai pagamenti o al mancato rispetto degli obblighi bancari, tra cui rientrano anche i rimborsi per gli oneri non goduti riferibili agli strumenti di finanziamento.

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