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15.03.2019

Cessione del quinto: i costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata

Come ottenere il rimborso dei ratei non goduti nel caso di estinzione anticipata della cessione del quinto

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è lo strumento di concessione di un prestito a favore di dipendenti e pensionati; diversamente da altre forme di finanziamento, es. prestiti personali e mutui, le rate vengono direttamente pagate dal datore di lavoro o dall’ente erogatore della pensione trattenendo l’importo dal netto dovuto al lavoratore o al pensionato. L’importo della rata non può superare il 20% del netto, da qui la parola “quinto”. Da aggiungere che molto simili alle cessioni del quinto sono i prestiti delega, sono, infatti, ambedue, cessioni e deleghe, pagate con trattenuta in busta paga.

Estinguere anticipatamente una cessione del quinto

La cessione del quinto può essere estinta anticipatamente ma rispettando alcune regole, in particolare non può essere estinta con la contestuale sottoscrizione di altra cessione (cosiddetto rinnovo o rinegoziazione) se non dopo che sia trascorso il 40% della durata inizialmente prevista in contratto. Vengono, ovviamente, automaticamente estinte nei casi di fine del rapporto di lavoro con prelievo dal TFR della somma necessaria all’estinzione.

Cosa è rimborsabile nei casi di estinzione anticipata?

A prescindere dalla motivazione e dalla modalità con cui è stata estinta anticipatamente una cessione del quinto o una delega, è molto importante analizzare il contratto ed il conteggio estintivo per verificarne tutte le voci che lo compongono; l’analisi deve essere effettuata in maniera certosina al fine di individuare correttamente gli importi richiedibili a titolo di rimborso. Possono essere richiesti rimborsi relativi ad alcuni tipi di commissioni bancarie/finanziarie, alcune commissioni di intermediazione e i costi per polizze vita e rischio impiego relativamente ai ratei non goduti.

Cosa fare per ottenere il rimborso?

L’istruzione di una pratica di rimborso segue determinate regole e tempistiche; dopo aver effettuato una corretta analisi documentale vanno calcolati gli importi ed inviato un reclamo all’istituto, laddove al reclamo non corrispondesse una definizione della pratica, si potrà depositare un ricorso presso l’ABF e attendere, quindi, l’emissione di un lodo arbitrale. Queste sopradescritte sono tutte attività che potranno essere correttamente svolte da specialisti nel settore bancario/finanziario a cui converrà rivolgersi ogni volta che si è estinta anticipatamente una cessione o una delega.

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