Il Leasing immobiliare prevede che sia la finanziaria ad acquistare l’immobile, per conto dell’azienda utilizzatrice, per poi concederglielo in locazione per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di canoni, generalmente mensili. Pagato l’ultimo canone l’utilizzatore può scegliere se liberare e restituire l’immobile oppure riscattarlo a fronte del pagamento di un importo predeterminato in contratto, detto valore di riscatto.
Potenziali interessi illegittimi in un contratto di leasing immobiliare
Come tutti i contratti bancari/finanziari, anche nei contratti di Leasing immobiliare si possono annidare delle irregolarità che, se correttamente evidenziate, possono portare alla contestazione di parte degli importi corrisposti a titolo di interessi ottenendo, così, la restituzione di tutti quelli pagati in eccesso che, talvolta, possono anche superare il 60% del totale. Tra le anomalie, riscontrabili nei contratti di leasing immobiliare le più diffuse sono l’usura e la pubblicità ingannevole.
Cosa succede se si evidenzia una delle due anomalie?
La contestazione nei confronti della banca dipende dalla particolare tipologia di anomalia che si è riscontrata. In particolare:
1. Se si verifica usura, e quindi se il tasso leasing supera la soglia prevista, in questo caso la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ai sensi dell’art. 1815 del codice civile.
2. Se si verifica pubblicità ingannevole, e quindi se il tasso leasing indicato in contratto è più basso di quello reale, la clausola è nulla e il cliente potrebbe rimborsare il finanziamento al tasso minimo dei BOT a 12 mesi emessi nei 12 mesi precedenti la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 117 TUB commi 6 e 7.



