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Derivati bancari: confermata la nullità dell’IRS. Riconosciuti circa €450.000 a favore del cliente assistito da GMB Finance

La Corte d’Appello di Roma conferma la nullità del derivato e respinge l’appello della banca. Importante risultato ottenuto nell'ambito del contenzioso in materia di derivati bancari.

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la nullità di un contratto interest rate swap (IRS) stipulato da una società assistita da GMB Finance, respingendo l’appello proposto dall’istituto bancario e riconoscendo, all’esito della rideterminazione dei rapporti economici tra le parti, un importo pari a €449.992,93, oltre interessi, in favore della società cliente.

La pronuncia assume particolare rilievo anche sotto il profilo giuridico, poiché torna sui requisiti necessari affinché l’alea propria dei contratti derivati possa considerarsi effettivamente conoscibile e condivisa dalle parti, con specifico riferimento al mark to market, agli scenari probabilistici e ai costi impliciti.

Il caso: un interest rate swap collegato a un leasing immobiliare

La controversia riguarda un contratto di interest rate swap stipulato il 20 giugno 2007 in collegamento con un contratto di leasing immobiliare.

La società contestava la validità del derivato, rilevando, tra gli altri profili, l’assenza di indicazioni sufficientemente chiare sugli scenari probabilistici, sul valore economico dello strumento e sugli ulteriori costi connessi all’operazione.

Il Tribunale di Roma aveva già dichiarato la nullità dell’IRS. La banca impugnava tuttavia la decisione chiedendo, tra l’altro, che fosse riconosciuta la validità del derivato e formulando ulteriori pretese economiche nei confronti della società.

La società, a sua volta, contestava la quantificazione delle conseguenze economiche derivanti dalla nullità.

La Corte d’Appello conferma la nullità dell’IRS

La Corte d’Appello respinge il motivo di impugnazione della banca relativo alla validità dello swap e conferma la nullità del contratto derivato.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la sentenza ribadisce che, nei contratti di interest rate swap, l’accordo tra intermediario e investitore deve riguardare la misura qualitativa e quantitativa dell’alea, determinata sulla base di criteri preventivamente conoscibili.

La condivisione dell’alea non può quindi esaurirsi in un generico richiamo al mark to market, ma deve investire anche gli scenari probabilistici, i costi — compresi quelli impliciti — e i parametri utilizzati per determinare le obbligazioni economiche derivanti dal contratto.

Nel caso esaminato, la documentazione contrattuale non consentiva di individuare con sufficiente precisione:

  • la data di riferimento per il calcolo;
  • la specifica formula da applicare;
  • gli scenari probabilistici;
  • i parametri necessari a comprendere il reale valore di mercato dello strumento;
  • la natura non par dell’operazione;
  • gli eventuali costi impliciti.

Tali elementi, osserva la Corte, avrebbero dovuto essere conoscibili già al momento della conclusione del contratto.

La nullità viene pertanto confermata più che in relazione all’indeterminatezza dell’oggetto, in ragione dell’assenza di una causa razionale determinata e della non meritevolezza degli interessi perseguiti.

IRS e leasing: il rapporto con il sottostante

La Corte esclude, invece, che nel caso concreto sussistesse un’asimmetria strutturale tra il derivato e il leasing immobiliare sottostante, ritenendo giustificata la differenza tra il nozionale dello swap e l’esposizione derivante dal contratto di locazione finanziaria.

Il collegamento con un effettivo rapporto sottostante, tuttavia, non è sufficiente a rendere valido il derivato qualora non risultino adeguatamente determinabili gli elementi necessari alla conoscenza della misura dell’alea.

La decisione conferma quindi come anche uno swap con astratta funzione di copertura debba essere valutato alla luce della concreta struttura economica dell’operazione.

La rideterminazione delle somme: circa €450.000 in favore del cliente

Particolarmente rilevante è anche il risultato ottenuto sotto il profilo economico.

La Corte accoglie infatti il motivo di appello della società relativo alla quantificazione degli effetti economici della nullità, rilevando che il primo giudice aveva confuso le proiezioni utilizzate dal CTU per la determinazione del mark to market con i flussi effettivamente scambiati tra le parti.

A seguito della corretta ricostruzione delle poste economiche e al netto del credito riconosciuto alla banca in via riconvenzionale, la Corte determina in €449.992,93, oltre interessi, l’importo dovuto in favore della società assistita da GMB Finance.

Il dispositivo conferma la condanna dell’istituto bancario al pagamento di tale importo.

Rigettata anche la pretesa della banca sui costi di estinzione

La Corte respinge inoltre la richiesta della banca relativa ai costi di estinzione del derivato.

Tali somme risultavano sostenute dall’intermediario verso il mercato o nell’ambito di rapporti con soggetti terzi e non costituivano prestazioni eseguite in favore della società cliente.

La Corte esclude quindi che tali costi possano essere recuperati nei confronti del cliente quale mero effetto restitutorio della nullità del derivato.

Operatore qualificato e responsabilità dell’intermediario

La decisione affronta anche la dichiarazione di operatore qualificato, distinguendo il piano della validità del contratto da quello dell’eventuale responsabilità risarcitoria della banca.

La Corte richiama il principio secondo cui la dichiarazione scritta di appartenenza alla categoria dell’operatore qualificato assume valore probatorio e può esonerare l’intermediario da ulteriori verifiche, salvo prova contraria da parte dell’investitore.

Nel caso concreto viene pertanto confermato il rigetto della domanda risarcitoria.

La circostanza, tuttavia, non impedisce alla Corte di confermare la nullità strutturale dell’interest rate swap.

Il principio desumibile dalla sentenza

La pronuncia ribadisce un principio di particolare rilevanza nel contenzioso sui derivati bancari: ai fini della validità dell’interest rate swap, la misura qualitativa e quantitativa dell’alea deve essere preventivamente conoscibile e determinabile.

Il generico richiamo al mark to market o alle quotazioni di mercato non appare sufficiente laddove il cliente non sia posto in condizione di conoscere i criteri attraverso i quali viene determinato il valore dello strumento, gli scenari probabilistici e gli eventuali costi impliciti dell’operazione.

Un risultato significativo nel contenzioso sui derivati bancari

La decisione della Corte d’Appello di Roma rappresenta un significativo risultato per la società assistita da GMB Finance, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico.

La Corte ha infatti:

  • confermato la nullità dell’IRS;
  • respinto l’impugnazione della banca sulla validità del derivato;
  • respinto la richiesta dell’intermediario relativa ai costi di estinzione;
  • accolto la contestazione relativa alla quantificazione degli effetti della nullità;
  • riconosciuto in favore della società un importo pari a €449.992,93, oltre interessi.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilievo centrale alla preventiva conoscibilità della misura dell’alea nei contratti derivati, confermando l’importanza di una verifica non meramente formale, ma economica e sostanziale, della struttura dell’operazione.

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