31.07.2023

Ditta operante nel settore energy recupera oltre € 190.000 su derivato illegittimo

Grazie all’operato della GMB Finance ditta individuale proprietaria di un impianto fotovoltaico recupera le perdite subite sul derivato, oltre interessi di mora e spese legali

Una ditta pugliese, proprietaria di un impianto fotovoltaico ed operante nel settore energy, si è rivolta alla GMB Finance per far analizzare un contratto derivato di tipo Interest Rate Swap (IRS), fisso contro variabile, sottoscritto nel 2011, e successivamente estinto, a copertura di un finanziamento acceso per la realizzazione dell’impianto stesso (1MW).  

Insospettita dai considerevoli flussi di cassa pagati a titolo di differenziale, la ditta ha deciso di rivolgersi alla GMB Finance con lo scopo di far valutare il contratto sottoscritto e la sua regolarità, e verificare la presenza di eventuali criticità legali o finanziarie.

La perizia tecnica eseguita dagli analisti finanziari della GMB Finance, ha evidenziato molteplici profili di criticità giuridico-finanziarie, tali da constatare la nullità integrale del contratto di IRS, sia per difetto di causa, sia per indeterminatezza dell’oggetto.

Difatti, primo tra tutti, è stata rilevata mancata indicazione del MtM negativo con applicazione di costi “impliciti” per oltre € 20.000. In aggiunta, la banca non ha dichiarato, in fase di sottoscrizione del contratto IRS, i il criterio di calcolo del MtM, nonché gli scenari probabilistici degli accadimenti futuri, in spregio a quanto previsto dalla storica sentenza n. 8770/2020 della Suprema Corte di Cassazione a sez. Unite, la quale ha affermato chiaramente che la stipulazione di un contratto di IRS può “...utilmente ed efficacemente avvenire solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market, sia degli scenari probabilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l’ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto…”. Infine, la perizia tecnica ha rilevato la nullità del contratto IRS per violazione dell’art. 30, comma 6 e 7, del TUF, dal momento che il contratto è stato concluso al di fuori dei locali commerciali della banca, senza includere, però, nel contratto stesso, una clausola che attribuisse alla ditta il diritto di recesso esercitabile entro 7 giorni dalla conclusione del contratto.

Per tutte queste ragioni, non essendo il contratto swap adeguato rispetto alle esigenze finanziarie  del cliente  - rappresentando una strategia di copertura inefficiente ed inefficace – è stato avviato, dai legali specializzati in diritto bancario e finanziario della GMB Finance, un contenzioso giudiziale nei confronti dell’istituto bancario, a seguito del quale il cliente ha ottenuto una sentenza favorevole che riconosceva la nullità del derivato: la banca è stata condannata a risarcire la ditta individuale della totalità dei flussi di cassa pagati, oltre agli interessi di mora e alla refusione delle spese legali, per una somma complessiva pari ad € 191.058.

I contratti derivati venduti ad imprese ed enti pubblici sono stati, molto spesso, vere e proprie trappole che hanno comportato ingenti perdite in termine di flussi di cassa negativi. Anche nei classici derivati plain vanilla, di tipo “fisso contro variabile”, è possibile riscontrare criticità finanziarie e/o legali tali da poter richiedere l’invalidità del contratto stesso.

Gli specialisti in diritto bancario e finanziario di GMB Finance possono fornirvi uno studio di fattibilità preliminare, gratuito e non vincolante, volto a verificare la legittimità dei contratti derivati stipulati, per stabilirne la correttezza, e quantificare l’ammontare di eventuali interessi illegittimi da poter contestare alla propria banca. La perizia tecnica di GMB Finance è il valido strumento che può permettervi di ottenere un confronto equo ed un rapporto paritario con la vostra banca, a tutela del vostro patrimonio e dei vostri diritti. È possibile recuperare le perdite sui contratti bancari fino a dieci anni dall'estinzione degli stessi.

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