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02.10.2020

Cessione del quinto rinegoziata: come ottenere il rimborso dei ratei non goduti

Quali costi e spese possono essere richiesti indietro in caso di estinzione anticipata della cessione del quinto, e come fare per ottenerli.

La cessione del quinto dello stipendio, o della pensione, è uno strumento di concessione di un prestito a favore di dipendenti e pensionati, in cui le rate per il rimborso vengono direttamente pagate dal datore di lavoro o dall’ente erogatore della pensione, trattenendo l’importo dal netto dovuto al lavoratore o al pensionato. La rata pagata non può superare il 20% del valore netto della mensilità (pensione o stipendio) ed è da qui che deriva la parola “quinto”.

Le commissioni e le spese presenti nelle cessioni del quinto

Al momento della sottoscrizione di un contratto di cessione del quinto dello stipendio o della pensione gli istituti di credito applicano una serie di spese, commissioni e costi aggiuntivi, oltre agli interessi periodici calcolati sulla rata. Tra le spese compaiono speso le spese di istruttoria e le spese fisse contrattuali; le commissioni si dividono invece generalmente in commissioni distribuzione rete o intermediazione, commissioni accessorie, commissioni di attivazione e commissioni di gestione della pratica. Di notevole rilevanza sono poi i costi sostenuti per il premio assicurativo. In generale, le spese vengono definite up front se relative alle attività preparatorie all’ottenimento del finanziamento e recurring se riferite a costi di gestione del prestito lungo tutto il periodo previsto dal piano di ammortamento.

Quali costi possono essere richiesti in caso di estinzione anticipata della cessione del quinto

Nel momento in cui una cessione del quinto dello stipendio o della pensione viene estinta anticipatamente, quindi prima della naturale scadenza, oppure rinegoziata per ottenere ulteriore liquidità, il cliente ha diritto ad ottenere indietro da parte dell’Istituto di Credito la quota parte non goduta di spese e commissioni pagate per intero al momento della sottoscrizione. Sono migliaia le ordinanze dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) a favore dei clienti per il recupero dei ratei non goduti nelle cessioni del quinto o prestiti personali rinegoziati o estinti anticipatamente. Difatti, ai sensi del dell’art.125-sexies T.U.B., l’ABF ha ribadito che, in caso di estinzione anticipata, devono essere restituite al cliente tutte le voci di spesa, comunque denominate, che maturano nel tempo, in misura proporzionale alla durata residua o alle rate residue del finanziamento. Per di più, a seguito della recente sentenza del 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea ( c.d. Lexitor) che entra nel merito dei costi non continuativi (c.d. costi up-front) il Collegio Di Coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, sancisce il principio secondo cui la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento si deve applicare a tutte le componenti del costo totale del credito, quindi compresi i costi up-front!

Come ottenere il rimborso dei ratei non goduti

Per identificare e quantificare correttamente gli importi da richiedere indietro all’Istituto di credito al momento della rinegoziazione o estinzione anticipata di una cessione del quinto non basta una semplice lettura del contratto ma, piuttosto, è necessario verificare le singole voci anche alla luce delle decisioni in merito emesse dall’arbitro Bancario Finanziario. Avviare correttamente una richiesta di rimborso segue determinate regole e tempistiche; dopo aver effettuato una corretta analisi documentale vanno calcolati gli importi secondo le metodologie di calcolo riconosciute dall’ABF, ed inviato un reclamo all’istituto, laddove al reclamo non corrispondesse una definizione della pratica, si potrà depositare un ricorso presso l’ABF e attendere, quindi, l’emissione di un lodo arbitrale. Sono tutte attività che potranno essere correttamente svolte solo da specialisti nel settore bancario/finanziario a cui converrà rivolgersi ogni volta che si è estinta anticipatamente una cessione del quinto.

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