Perizia tecnica Nullità del contratto derivato Mancata pattuizione del diritto di recesso art. 30 comma 6 T.U.F. mancata indicazione del Mark To Market mancata indicazione formula matematica di calcolo scenari probabilistici art. 1.346 e 1.418 del c.c. difetto di causa indeterminatezza dell’oggetto Indeterminabilità dell’oggetto mancata autorizzazione del Consiglio Comunale art. 42 T.U.E.L. 23 comma 2 T.U.F. art. 1.325 c. c. accordo bonario derivati plain vanilla
14.03.2022

Comune del Nord Italia recupera € 265.000 per derivato illegittimo

Grazie all'intervento della GMB Finance un comune del Nord Italia recupera le perdite subite a causa di un contratto di Interest Rate SWAP.

Un importante comune del Nord Italia si è rivolto alla GMB Finance al fine di far analizzare il contratto derivato sottoscritto con una primaria banca italiana nel 2007, giunto a scadenza naturale nel corso del 2018. Difatti, insospettiti dai considerevoli importi pagati alla banca a titolo di differenziali, i funzionari del Comune hanno deciso di rivolgersi alla GMB Finance con lo scopo di far valutare il contratto sottoscritto e la sua regolarità, al fine di verificare la presenza di eventuali criticità legali o finanziarie.

La perizia tecnica della GMB Finance ha evidenziato molteplici profili di criticità finanziarie tali da constatare la nullità del contratto derivato sottoscritto dall’Ente.
Prima tra tutte è stata rilevata la mancata pattuizione del diritto di recesso ex art. 30 comma 6 del T.U.F., dal momento che l’operazione in derivati – come spesso accade per prassi bancaria - era stata conclusa telefonicamente, e quindi a distanza, e solo successivamente era stata confermata con la stipulazione di un contratto. Come tale avrebbe dovuto prevedere a favore dell’Ente lo Ius Poenitendi, vale a dire la facoltà di recesso, ma tale clausola non è stata inserita all’interno del contratto. Per tale ragione, ai sensi dell’art. 30 comma 6 del T.U.F., e come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di merito, il contratto intercorso tra le parti può considerarsi nullo e, come conseguenza, la banca è obbligata a restituire tutti i flussi di cassa percepiti.

La relazione tecnica redatta dagli analisti finanziari della GMB Finance ha inoltre evidenziato un secondo profilo di illegittimità dato dalla mancata indicazione all’interno del contratto di: Mark To Market, formula matematica di calcolo per la sua determinazione e relativi scenari probabilistici. In particolare, andando a scomporre il contratto, si è verificato come fossero presenti dei costi impliciti alla stipula del derivato, che però non erano stati palesati al Comune.  Ne consegue che, ai sensi degli art. 1.346 e 1.418 del c.c., il contratto può ritenersi nullo per difetto di causa, e indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto.  

Un ulteriore profilo di criticità evidenziato dalla perizia tecnica è stata la mancata autorizzazione del Consiglio Comunale alla stipulazione del contratto di IRS Collar, in violazione all’art. 42 T.U.E.L.: la Suprema Corte stabilisce infatti che l’autorizzazione del Consiglio Comunale è indispensabile nel caso di sottoscrizione di contratti che costituiscono delle forme di indebitamento per il Comune, a pena di nullità degli stessi!

Infine, un ulteriore elemento che comporta la nullità del derivato è stato rilevato nella clausola presente nel contratto che affida alla banca il compito di individuare unilateralmente il calcolo del Mart To Market e dei relativi pagamenti, così da determinarne arbitrariamente l’oggetto, in violazione dell'art. 23 comma 2 T.U.F. e art. 1.325 c. c.. 

Considerando tutte queste risultanze, è stata avviata una contestazione nei confronti della banca, per il recupero delle perdite subite. Dopo avere predisposto un formale reclamo all’Istituto, sulla base dei risultati ottenuti in perizia, è stato raggiunto un accordo bonario tra le parti: nonostante il contratto derivato fosse estinto ormai da alcuni anni, e la perdita fosse ormai cristallizzata nel conto economico dell’ente, la banca ha accettato di addivenire ad un accordo transattivo e il comune ha recuperato € 265.000 a risarcimento delle perdite subite.  

I contratti derivati venduti a enti pubblici ed imprese sono stati, molto spesso, vere e proprie trappole che hanno comportato ingenti perdite in termine di flussi di cassa negativi. Anche nei classici derivati plain vanilla, di tipo “fisso contro variabile”, è possibile riscontrare criticità finanziarie e/o legali tali da poter richiedere l’invalidità del contratto stesso.

Gli specialisti in diritto bancario e finanziario di GMB Finance possono fornirvi uno studio di fattibilità preliminare, gratuito e non vincolante, volto a verificare la legittimità dei contratti derivati stipulati, per stabilirne la correttezza, e quantificare l’ammontare di eventuali interessi illegittimi da poter contestare alla propria banca. La perizia tecnica di GMB Finance è il valido strumento che può permettervi di ottenere un confronto equo ed un rapporto paritario con la vostra banca, a tutela del vostro patrimonio e dei vostri diritti. È possibile recuperare le perdite sui contratti bancari fino a dieci anni dall'estinzione degli stessi.
 
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