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09.06.2021

Terremoto in Corte di Appello di Roma: nullità integrale delle fideiussioni per violazione dell’art. 2 della Legge n. 287/1990

Nullità totale delle fideiussioni: revocato il decreto ingiuntivo su leasing non pagato.

La Corte di Appello di Roma accoglie l’appello proposto dai titolari di una società, i quali avevano ricevuto un decreto ingiuntivo per mancato pagamento dei canoni del leasing, e, avendo posto delle fideiussioni personali a garanzia del debito, erano stati aggrediti personalmente.

I fideiussori appellanti avevano chiesto di dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata a garanzia dell’obbligazione di pagamento del canone del contratto di leasing, per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali sancito dell’art. 2 della L. 287/1990.

La Corte di Appello di Roma ha ritenuto fondata tale richiesta, dichiarando la nullità integrale della fideiussione redatta secondo lo schema ABI ritenuto illegittimo.

Ciò sulla base dell’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione, con le Ordinanze n. 29810/2017 e n. 13846/2019, con cui ha rilevato che le fideiussioni redatte su un modulo uniforme allo schema contrattuale predisposto dall’ABI violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dalla L. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust) e pertanto devono considerarsi nulle; la relativa eccezione può essere proposta anche in corso di causa.

Nel caso deciso dalla Corte di Appello di Roma, il Collegio ha appurato che il contratto di fideiussione sottoscritto dagli appellanti conteneva le clausole contraddistinte ai nn. 2, 6 ed 8 del menzionato schema contrattuale dell’ABI; pertanto, essendo ad esse conformi non potevano che ritenersi nulle, essendo in contrasto con l’art. 2 lettera a) della legge n. 287/90.

Infatti, come affermato dalla pronuncia della Suprema Corte del 22-05-2019 n. 13846, “l’art. 2, che obbliga il fideiussore «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo», assume il carattere di illecita gravosità per il fideiussore che, senza avere alcuno strumento di controllo, è costretto a tenere indenne la banca da vicende successive all’avvenuto adempimento”; l’art. 6, il quale prevede che «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» stabilisce, secondo la Corte di Appello di Roma, un termine eccessivamente lungo per far valere la garanzia fideiussoria. Infine, l’art. 8 del contratto di fideiussione prevede che «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituir le somme allo stesso erogate», consentendo alla banca di poter comunque contare sulla permanenza del credito, a prescindere dalla validità o efficacia del rapporto.

L’elemento di grande novità che mette in luce la Corte d’Appello di Roma è tuttavia rappresentato dalla nullità integrale della fideiussione che riproduce o ricalca le predette clausole nn. 2, 6 ed 8 dello schema ABI, dal momento che la Corte di Cassazione non ha precisato, né con la sentenza n. 29810/2017 né con la sentenza n. 13846/2019, se le clausole in questione determinino la nullità dell’intero contratto o  delle singole clausole riportate nel contratto di fideiussione.

Infatti, la Corte di Appello di Roma ha sancito chiaramente che “deve ritenersi esclusa l’applicabilità della nullità parziale ex art. 1419 c.c. in quanto la gravità delle violazioni in esame – che incidono pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola in modo significativo […] ben giustifica che sia sanzionato l’intero agire dei responsabili di quelle violazionidal momento che “nell’ottica di assicurare alla nullità la sua funzione sanzionatoria […] è necessario in questo caso applicare al contratto di fideiussione la più grave forma di patologia”.

Alla luce di ciò la Corte di Appello di Roma ha dichiarato quindi la nullità totale delle fideiussioni, revocando il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori, liberandoli, di conseguenza, da qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti della banca.

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