16.04.2025

Derivati illegittimi: successo da 660.000€ per un'azienda del settore alcolici

Accordo raggiunto in corso di causa nell’ambito di una complessa controversia su derivati

Un'impresa emiliana, leader nel settore degli alcolici, ha recentemente concluso con successo un contenzioso finanziario grazie all'assistenza di GMB Finance. L'intervento dei nostri professionisti, specializzati in diritto bancario e finanziario, ha portato alla definizione di un accordo transattivo in corso di causa, che ha consentito all'azienda di ottenere un risarcimento complessivo di € 660.000. Questo risultato dimostra come una perizia accurata ed una strategia mirata siano strumenti indispensabili per tutelare le aziende dagli squilibri contrattuali e recuperare le perdite ingiustamente subite.

L'azienda si era rivolta a GMB Finance per far analizzare quattro contratti derivati, sottoscritti a partire dai primi anni del 2.000, prima con lo scopo di mitigare il rischio di oscillazione dei tassi relativi ai finanziamenti sottostanti: un Inflazione SWAP, un CMS SWAP, un Zero Cost Collar Asimmetrico ed un IRS plain vanilla.

La perizia tecnica della GMB Finance ha evidenziato immediatamente come tre dei quattro contratti presentassero connotati speculativi. I contratti, inoltre, non specificavano il criterio di calcolo del Mark to Market né il valore dello stesso, non mostravano al cliente gli scenari probabilistici degli esiti dell'operazione, e applicavano costi occulti su ben tre contratti.

Le criticità hanno trovato piena conferma nei principi stabiliti dalla storica sentenza n. 8770/2020 del 12 maggio 2020 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione. La mancata specificazione di elementi essenziali quali il Mark to Market, gli scenari probabilistici e la presenza di costi occulti ha reso i contratti privi di un oggetto misurabile e determinabile. Questa carenza informativa ha di fatto impedito all'azienda di valutare adeguatamente l'alea contrattuale rendendo i contratti potenzialmente nulli.

In aggiunta, la sottoscrizione di tali strumenti ha esposto l'azienda a rischi finanziari non precedentemente presenti, invalidando la loro qualifica di contratti di "copertura". Le evidenze emerse dalla perizia tecnica hanno assunto un ruolo determinante nel dimostrare le criticità contrattuali, fornendo il fondamento probatorio necessario per l'avvio del contenzioso e il conseguimento del successivo accordo transattivo.

Per tutte queste ragioni è stata avviata una trattativa stragiudiziale nei confronti dell'istituto bancario anche attraverso il procedimento della mediazione civile, conclusosi negativamente. In ragione degli esiti infruttuosi, e delle evidenti criticità contrattuali, è stato deciso di incardinare un giudizio e, nel corso della fase istruttoria, l’azienda è riuscita a trovare un accordo transattivo che ha visto la restituzione di oltre € 650.000 da parte della banca.

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