11.03.2022

È possibile fermare il tempo per una seconda opportunità?

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La legge 134/2012
prevede l’immissione di un concordato particolare indicato come “concordato in bianco”. Per rendere più veloci i tempi, l’imprenditore che attraversa una situazione di disagio economico, che non gli da la possibilità di adempiere correttamente ai suoi obblighi, decisi durante la trattativa, e a procedere nell’attività di routine dell’impresa, ha la possibilità consegnare in Tribunale la domanda di concordato ed esibire la documentazione anche solo in parte. Così facendo ha l’opportunità di consegnare i restanti documenti in un secondo momento.

 
Al procedimento di concordato preventivo, e a ciò che si è sviluppato in seguito alle modifiche eseguite alle norme fallimentari, nonché il “concordato preventivo con riserva” chiamato anche “concordato preventivo in bianco”, possono avere accesso tutti i liberi professionisti commerciali che siano fallibili, presupposto oggettivo, e che si ritengano in una situazione di crisi, presupposto soggettivo, anche nella circostanza in cui ci siano già istanze fallimentari.

 
Tale richiesta di concordato viene denominata “in bianco”, “con riserva” o “prenotativa” e autorizza e consente all’imprenditore di sottrarsi e sfuggire alla dichiarazione di fallimento e nello stesso momento di consegnare in primo appello la richiesta di concordato, fissarla, e di servirsi di tutto il tempo necessario per stilare l’offerta e ritrovare la documentazione necessaria.

 
La richiesta di concordato in bianco deve essere accompagnata da diversi documenti: un progetto che indichi le modalità di liquidazione e le varie percentuali dovute ai creditori, un elenco dei beni, accompagnati dal loro reale valore, e un elenco dei creditori. Inoltre necessita anche di un indice dei titolari di diritti reali sui beni di proprietà e, infine, del resoconto di un professionista che verifichi la veridicità dei dati.

 
A decidere se la procedura è ammissibile o meno è l’organo competente, cioè il Tribunale, che valuta le circostanze sottoposte al suo studio e autorizza l’insolvente a compiere specifici atti di straordinaria amministrazione, come stipulare finanziamenti, saldare obblighi precedenti e rinviare o porre fine ai contratti ancora attivi.

 
Tramite il ricorso, sostenuto dal debitore o dall’incaricato che rappresenterà legalmente una società, l’imprenditore richiedere l’accesso al concordato preventivo con riserva, delineando le caratteristiche soggettive e oggettive necessarie per l’ammissione al concordato, affermando di non aver esibito nei due anni antecedenti un ricorso simile, il cui risultato è stato infruttuoso. Inoltre, l’insolvente dovrà portare come allegato i bilanci consentiti degli ultimi tre esercizi.

 
Invece, per il resoconto da allegare alla domanda di ricorso, tale deve essere redatto dall’attestatore, cioè un professionista indicato dal debitore, che possa confermare la veridicità dei dati inseriti, delle partite aziendali e la consistenza effettiva della proposta di concordato.

 
Per avere la sicurezza che ogni documento che accompagna la richiesta di concordato sia corretto e regolare, è necessario affidarsi a dei veri specialisti e competenti che sappiano gestire la situazione e darti il giusto appoggio. Leader nel settore è GMB Finance, che da oltre vent’anni si occupa di fornire la giusta documentazione per ogni atto essenziale per evitare il fallimento.

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