14.03.2022

Impara a tutelarti grazie a GMB Finance

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L’opposizione all’esecuzione
rappresenta il mezzo attraverso il quale il debitore può evitare che i beni in suo possesso vengano “attaccati” come conseguenza ad un procedimento esecutivo. Questa tipologia di strumento, messo a disposizione dall’ordinamento, è utilizzabile da ogni insolvente e altro soggetto.

 
Tramite l’opposizione all’esecuzione, il debitore può ribellarsi e contrastare il diritto della parte avversa, nonché il creditore, di avanzare una richiesta di esecuzione forzata nei confronti del debitore.

 
L’ex articolo 615 del codice della procedura civile fornisce una descrizione più dettagliata dell’opposizione all’esecuzione: se è presentata prima che l’esecuzione sia avviata viene chiamata “opposizione a precetto”, se invece viene presentata dopo viene denominata “opposizione all’esecuzione”.

 
Quindi l’opposizione all’esecuzione non è altro che una procedura giudiziale che viene istituita precedentemente o in corrispondenza dell’esecuzione forzata, che ha lo scopo di verificare che il titolo esecutivo, la prerogativa del creditore e la confisca dei beni, siano conformi alla legge.

 
Il reale scopo dell’opposizione all’esecuzione è poter offrire e assicurare che il debitore possa usufruire del suo diritto di ricevere una legittima esecuzione, perché come il creditore, che può usufruire e garantire il suo diritto di credito, è giusto che sia lo stesso anche per l’insolvente.
Proprio grazie all’importanza che si pone verso la tutela di entrambe le parti che si dispongono differenti organismi: l’opposizione agli atti esecutivi e l’opposizione all’esecuzione.
 
La differenza sostanziale tra questi due organismi è che tramite l’opposizione all’esecuzione si ha la possibilità di domandare al giudice di interrompere il procedimento nell’attendere che venga definito il giudizio all’opposizione. Mentre l’opposizione agli atti esecutivi ha il fine ultimo di chiedere nuovamente una verifica da parte del giudice per poter appurare se ogni atto del procedimento esecutivo sia in regola, ovviamente senza reclamare la sospensione del procedimento.

 
Quando ci si può appellare all’opposizione? Ci si può avvalere dell’opposizione nel momento in cui si vuole avversare la facoltà del creditore ad avanzare l’esecuzione forzata, sia antecedentemente alla notificazione dell’atto di pignoramento sia dopo l’avvio dell’esecuzione.

 
La legge dispone che ci sia però un limite di tempo: è inammissibile l’opposizione all’esecuzione se l’offerta, in seguito all’ordine di compravendita o conferimento dei beni, risulti di non essere stata proposta al momento opportuno per motivi non attribuibili a lui.

 
Le circostanze in cui l’esecuzione è contestabile sono:

  • Mancanza del diritto che il creditore vanta di possedere, come quando l’esecuzione viene intrapresa da un soggetto che non è il reale creditore.

  • Infondatezza del titolo esecutivo utilizzato, ad esempio quando lo stesso titolo esecutivo risulta inefficace.

  • La deroga di impignorabilità del bene protagonista dell’esecuzione, come spiega l’ex articolo 514 e 515 del codice della procedura civile.

 
Di primaria importanza è scegliere persone competenti che sappiano seguirti e analizzare le scelte che vorrai eseguire, per darti i giusti consigli e indicazioni su come agire.
Il team di GMB Finance provvederà a offrirti la miglior consulenza ed assistenza in materia di diritto civile. Per richiedere il servizio di consulenza o assistenza, è possibile contattare GMB Finance chiamando allo 06.8540346 o scrivendo a gmb@gmbfinance.it

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