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02.08.2021

Leasing irregolare: come comportarsi

Le irregolarità riscontabili nel tasso leasing e come ottenere il rimborso degli interessi pagati in eccesso

Il contratto di leasing è uno strumento finanziario molto diffuso soprattutto nel mondo aziendale, utilizzato da moltissime società per l’acquisto di beni mobili ed immobili, quali capannoni, flotte aziendali, beni strumentali e macchinari. Questa particolare tipologia di contratto prevede che sia l’istituto finanziario ad acquistare un bene per conto dell’utilizzatore, per poi concederglielo in locazione a fronte del pagamento di canoni, generalmente mensili. Abbiamo già visto più volte nei precedenti articoli come il contratto di leasing sia la combinazione di due istituti: il contratto di locazione (art. 1571 c.c.) e la vendita con patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.); il leasing difatti consente, all’utilizzatore, di acquisire la proprietà del bene al termine del contratto col pagamento del valore di riscatto. L’utilizzatore, ovviamente, può anche scegliere di non esercitare l’opzione di riscatto e restituire il bene.

Le irregolarità che possono celarsi in un contratto di leasing: la definizione di Tasso Leasing

Sebbene il contratto di leasing sia molto utilizzato da società e privati, non è raro verificare la presenza di irregolarità bancarie che ne compromettono il regolare funzionamento, a vantaggio dell’Istituto. Molto spesso queste insidie, ben mascherate dagli istituti bancari, producono ingenti perdite a carico dell’utilizzatore. Le Banche, sfruttando l’asimmetria informativa tipica nel rapporto banca - cliente e il maggior potere contrattuale, attuano, talvolta, condotte sfavorevoli al cliente fino ad arrivare a vere e proprie irregolarità legali e finanziarie. Un tasso applicato che supera la soglia di legge oppure l’inserimento di clausole di indicizzazione capestro o, ancora, l’indicazione errata del tasso leasing sono alcune delle irregolarità più presenti.

Proprio dietro il tasso leasing si celano le più grandi insidie: le Istruzioni di Banca d’Italia sulla Trasparenza del 25 luglio 2003 specificano che nelle operazioni di leasing finanziario deve essere indicato il Tasso Interno di Attualizzazione, vale a dire “quel tasso per il quale si verifica l’uguaglianza tra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto delle imposte), contrattualmente previsti”. Il Tasso Interno di Attualizzazione, da un punto di vista matematico, è calcolato tramite la formula del T.I.R. (Tasso Interno di Rendimento), ed è quindi un tasso effettivo che segue le regole di capitalizzazione composta. Differentemente il TAN segue le regole della capitalizzazione semplice. Il Tasso Interno di Attualizzazione varia in base alla periodicità dei canoni, e aumenta al crescere delle scadenze periodiche infra-annuali. È per tali ragioni che non è possibile equiparare il Tasso Leasing al Tasso Annuo Nominale (TAN). Molto spesso gli Istituti non indicano neppure il tasso leasing all’interno del contratto; a tal riguardo è recentemente intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12889/21 la quale ha ribadito quando già espresso dalla Corte di Appello di Torino e vale a dire che il contratto di locazione finanziaria deve sempre indicare il tasso di interesse (in ossequio all’art. 117 comma 4 TUB), della specie del Tasso Interno di Attualizzazione e soprattutto che si applica l’art. 117 del T.U.B. in caso di tasso leasing non determinabile. Ma in cosa consiste la sanzione prevista dall’art. 117 del T.U.B.? Andiamo a vederlo nel dettaglio.

La sanzione prevista dall’art. 117 del T.U.B.: il ricalcolo degli interessi ai tassi BOT

Qualora il Tasso Interno di Attualizzazione, che, come abbiamo visto, è a tutti gli effetti il tasso legale da indicare nei contratti di locazione finanziaria, non risulti determinabile, nemmeno per relationem – cioè tramite rinvio ad una fonte esterna al contratto e terza rispetto alle parti – non può che considerarsi opaco e dunque sostanzialmente inespresso, contrastando quindi con la previsione normativa cristallizzata nel 4° comma dell’art. 117 TUB. Questa circostanza da così luogo all’applicazione della sanzione prevista dal successivo comma 7 lett. a) dello stesso art. 117 T.U.B., che prevede di rideterminare il tasso dell’operazione nella misura di quello nominale minimo BOT vigente nei dodici mesi precedenti alla stipulazione del contratto. Questo vuol dire che mediamente si può ottenere un risparmio di circa il 70% degli interessi corrispettivi globali; per fare un esempio su € 120.000 di capitale erogato è possibile recuperare fino ad € 80.000.

Come verificare se il tasso leasing è correttamente indicato

Abbiamo visto che sono molte le irregolarità che possono celarsi dietro un contratto di leasing. Ma come fare per verificare se il tasso leasing presente nel contratto è correttamente indicato? La complessità della materia rende necessaria l’assistenza di consulenti esperti in matematica finanziaria e diritto bancario a cui affidare l’esame dettagliato di tutti gli elementi del contratto, con particolare attenzione riguardo i tassi sottoscritti e quelli pagati, attraverso la stesura di una perizia tecnica. Se dovessero emergere delle differenze, che vuol dire aver fornito al cliente una informazione alterata e distorta riguardo il costo dell’operazione facendogli pagare un tasso più oneroso rispetto a quello indicato, si potrà concretizzare una violazione dell’art. 117 T.U.B. che prevede il ricalcolo dell’intero contratto al tasso minimo dei BOT a 12 mesi emessi nei 12 mesi precedenti la sottoscrizione del contratto stesso.

La GMB FINANCE col suo staff esegue da anni studi di fattibilità sui contratti di leasing per l’individuazione delle illegittimità.

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