Commento all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 34872 del 30 dicembre 2025
Trasparenza e determinabilità del tasso nei contratti di leasing.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34872 del 30 dicembre 2025, ha affrontato il tema della validità dei costi dell’operazione nei contratti di leasing, soffermandosi sull’obbligo di trasparenza sancito dall’articolo 117 del Testo Unico Bancario.
In primo grado, il Tribunale di Milano rigettava la domanda volta ad ottenere l’accertamento della nullità della clausola relativa al tasso leasing per indeterminatezza dello stesso, rilevando che il tasso fosse comunque determinabile sulla base dei dati contrattuali, e che, al più, la fattispecie potesse integrare un (mancato) profilo informativo, ma non comportasse effetti invalidanti né risarcitori.
Sulla medesima linea si poneva la Corte di Appello di Milano, che respingeva il gravame interposto dall’utilizzatore, sostenendo che i parametri indicati nel contratto di leasing fossero idonei a consentire un calcolo adeguatamente trasparente dei costi dell’operazione economica, in quanto ritenuti “elementi tutti di per sé sufficienti a definire le modalità di rimborso del finanziamento ed a consentire all’utilizzatore di conoscere l’effettivo costo dell’operazione”.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, l’impossibilità di determinare senza margini d’incertezza il valore del tasso dell’operazione, atteso che taluni parametri, indispensabili per il calcolo del Tasso Leasing, non risultavano puntualmente indicati nel contratto. Si censurava inoltre la sentenza impugnata per aver omesso di chiarire le modalità di determinazione del tasso, neppure per relationem, limitandosi a un generico richiamo agli elementi economici del contratto.
La Suprema Corte, dopo aver richiamato il proprio consolidato orientamento[1] secondo cui l’obbligo di indicazione del tasso d’interesse dell’art 117, commi 4 e 6, TUB può ritenersi anche mediante il “rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla banca›, ha evidenziato come tale principio trovi ulteriore conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 15130 del 2024. In tale arresto, infatti, la Corte ha chiarito che l’indagine sulla determinatezza dell’oggetto del contratto attiene alla struttura dell’operazione negoziale, ed è volta a verificare che essa presenti confini ben definiti con riguardo all’an e al quantum degli interessi (non legali), i quali devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dar luogo a margini di incertezza, e non mediante elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti.
La Cassazione ha quindi affermato che la sanzione prevista dall’art. 117 TUB, consistente nell’applicazione dei tassi sostitutivi BOT, trova applicazione non solo nell’ipotesi di mancanza della pattuizione del tasso d’interesse, ma anche nel caso in cui il tasso sia formalmente indicato, ma conduca a un ammontare del costo dell’operazione variabile in funzione delle modalità di pagamento pattuite, sì da rendere il prezzo dell’operazione sostanzialmente inespresso o indeterminato, oltre che non corrispondente a quello sulla base del quale si è formata la volontà dell’utilizzatore.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia omesso di verificare se l’utilizzatore fosse stato posto concretamente nella condizione di conoscere, senza margini di incertezza, le modalità di determinazione del tasso dell’operazione. Di conseguenza, è stata giudicata erronea l’indagine svolta dalla Corte d’Appello sulla determinabilità per relationem del tasso, avendo quest’ultima preso in considerazione “parametri variabili del contratto non specificamente indicati in motivazione e non oggettivamente individuabili.”
Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha accolto i motivi di ricorso relativi alla violazione delle norme di trasparenza bancaria, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati


