18.09.2022

Clausola floor nei mutui a tasso variabile? Potrebbe essere nulla!

La corte d'Appello di Milano conferma la vessatorietà della clausola floor nei contratti di mutuo a tasso variabile




Con la Sentenza n. 2836 pubblicata il 6/09/2022, la Corte d’Appello di Milano ha affermato la vessatorietà della clausola floor convenuta e/o applicata nell’ambito dei contratti di mutuo a tasso variabile conclusi con i consumatori.

Ad avviso del Collegio giudicante, tale tipologia di clausola comporta a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, se non accompagnata da adeguati strumenti di tutela per il consumatore, come, ad esempio, la speculare previsione di un cap.

Infatti, nell’ipotesi in cui il valore del parametro variabile del tasso dell’operazione divenisse negativo (come si è effettivamente verificato negli ultimi anni in relazione al valore dell’indice euribor), per effetto della clausola floor detto parametro sarebbe sempre pari a zero, obbligando in tal modo il consumatore a rimborsare la somma finanziata sulla base di un tasso di interesse mai inferiore alla componente fissa, ossia al c.d. spread.

Tale meccanismo determinerebbe uno squilibrio giuridico e normativo tra le parti del contratto di finanziamento “…consentendo ad una sola parte (la banca) di trarre beneficio dalla variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli..”, così violando l’art. 33 del Codice del Consumo.

Alla predetta violazione consegue la nullità ex art. 36 della clausola floor che, in quanto tale, è inefficace e obbliga la banca ad applicare uno spread eventualmente diminuito del valore della componente variabile se negativa.

La clausola floor – conclude la Corte d’Appello di Milano – potrebbe considerarsi efficace solo se nel contratto fosse convenuta la speculare previsione di un CAP, cioè di un limite oltre il quale il tasso dell’operazione non può aumentare. In tal modo, infatti, la conseguenza sfavorevole per il Consumatore di vedere applicato un tasso minimo mai inferiore allo spread sarebbe bilanciato dalla certezza di conoscere il limite massimo, in aumento, del tasso globale di interesse.

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