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02.11.2020

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza: il sistema di controlli e segnalazioni

Come è strutturato il sistema di controlli e segnalazioni introdotto dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza: l’Organismo si Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI) 

Abbiamo visto nel precedente articolo che il Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza entrato in vigore con il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, definisce un nuovo concetto di crisi d’impresa, la quale viene identificata attraverso degli strumenti di allerta e quantificato con degli indicatori predefiniti.

Il sistema introdotto dalla nuova disposizione si fonda su una struttura normativa dove emergono controlli e segnalazioni, in primo luogo interni all’impresa, da parte degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione e, in secondo luogo, esterni all’impresa, da parte dei creditori pubblici, quali Agenzia delle Entrate e Inps. In relazione a tale tipologia di creditori, l’attivazione delle procedure d’allerta e di segnalazione scatta nel caso di debiti di natura fiscale oppure debiti di natura contributivi e previdenziali. In particolare:

  • Debiti di natura fiscale: l’Agenzia delle Entrate risulta obbligata a segnalare situazioni in cui il debito Iva è pari ad almeno il 30% del volume d’affari del periodo a cui si riferisce l’ultima liquidazione.
  • Debiti contributivi e previdenziali: l’Inps è obbligato alla segnalazione quando il debitore risulta in ritardo, di oltre sei mesi, nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nel corso dell’anno precedente, nonché superiore alla soglia di 50.000 euro.
Andiamo però a vedere nel dettaglio come funziona il sistema di controllo e segnalazione introdotto dal Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.

Il Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza: l’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI)

L’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i compiti di:
  • ricevere le segnalazioni degli indicatori di crisi d’impresa,
  • gestire il procedimento di allerta
  • assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore devono essere presentate all’OCRI costituito presso la camera di commercio dove la società ha la sede legale. Una volta ricevuta la comunicazione di segnalazione il referente dell’OCRI deve dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società (se esistenti) e allo stesso tempo deve nominare un collegio di tre esperti. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convocherà dinanzi al collegio dei tre esperti il debitore ovvero, laddove si tratti di una società con organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.

Se il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato allora il collegio informa con una breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.

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