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27.10.2020

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza: gli strumenti di allerta e gli indicatori della crisi d’impresa

Come viene definita la crisi d’impresa dal nuovo Codice e le novità riguardanti gli strumenti di allerta e gli indicatori della crisi d’impresa

Abbiamo visto più volte in precedenti articoli che nella gestione della crisi d’impresa sono cruciali i tempi di intervento. Anticipare l’intervento prima di arrivare ad un livello sostanziale di crisi significa definire le cause e i rapporti con i creditori prima che la situazione precipiti e si arrivi al fallimento.

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), entrato in vigore nel 2019, disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso un consumatore, un professionista, o un imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica. Il nuovo Codice prevede la possibilità per tutte quelle aziende in crisi, che dimostrino di avere elementi su cui fare affidamento per il recupero dei propri crediti, di adottare una serie di misure volte a favorire il risanamento aziendale dell’impresa ed evitare la dichiarazione di fallimento, prevedendo però anche nuove responsabilità per imprenditori, amministratori e professionisti, in tutti quei casi in cui un’azienda indebitata supera i cosiddetti indici di allerta

Il concetto di crisi aziendale secondo la nuova Legge

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza definisce, all’art. 2, la crisi d’impresa come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; alla crisi, laddove non vengano attuate le giuste misure correttive, segue lo stato di insolvenza, vale a dire lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Da non confondere con il «sovraindebitamento» che invece riguarda lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso.

La grande novità introdotta dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza è rappresentata dagli strumenti di allerta e dagli indicatori della crisi (artt. 12 e 13).

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza: gli strumenti di allerta

Gli strumenti di allerta della crisi d'impresa sono gli oneri di segnalazione posti a carico di imprenditori individuali, collettivi, di imprese agricole, imprese minori e imprese soggette a liquidazione amministrativa, che, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore, concorrono al perseguimento dell’obiettivo di rilevare precocemente la crisi d’impresa, al fine di poter adottare tempestivamente le misure idonee a superarla o regolarla. Gli strumenti di allerta hanno quindi lo scopo di rilevare tempestivamente gli indizi della crisi dell'impresa e sollecitare l'adozione delle misure più idonee alla composizione della crisi dell'impresa.

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza: gli Indicatori della crisi d’impresa

Gli Indicatori della crisi d’impresa invece sono definiti all’art. 13 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, come “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.”

Il processo di risanamento aziendale è estremamente delicato, vede coinvolte svariate posizioni sul piano giuridico ed umano: l’imprenditore, con il suo patrimonio e i suoi profili di responsabilità, i dipendenti, i fornitori, gli istituti di credito. GMB Finance vanta un’importante esperienza in tema di risanamento aziendale e procedure concorsuali, avendo assistito tanti imprenditori nella presentazione di piani di risanamento e di concordati preventivi, oltre che una comprovata esperienza nell’assistenza in operazioni di acquisto di beni o aziende nel contesto di operazioni di Turnaround, e da procedure concorsuali, nonché nell’ambito di acquisto di non perfoming exposure (anche nell’ambito di operazioni di cd. loan to own).

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