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20.11.2020

Le modifiche attuate dal Decreto Correttivo alle funzionalità dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCRI)

Il ruolo dell’organismo di composizione della crisi (OCRI) nell’ambito del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le modifiche attuate dal decreto correttivo

Il Codice della Crisi D’impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha sicuramente fatto chiarezza e riorganizzato le procedure concorsuali, introducendo un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, che permette alle imprese sane, ma in difficoltà finanziaria, di accedere ad un sistema di ristrutturazione che può avvenire già in fase precoce, in modo da evitare l’insolvenza e massimizzare il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale.

Nel precedente articolo abbiamo descritto ampliamente il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi (OCRI), istituzione introdotta proprio dal CCII.  Questo organismo è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e si occupa di ricevere le segnalazioni degli indicatori di crisi d’impresa, di gestire il procedimento di allerta e di assistere l'imprenditore nel procedimento di composizione assistita della crisi. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI deve convocare dinanzi al collegio dei tre esperti, precedentemente nominato, il debitore o i componenti degli organi di controllo per l'audizione in via riservata e confidenziale. Se il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato allora il collegio informa con una breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.

Su istanza del debitore, il collegio fissa un termine non superiore a 90 giorni per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.

Abbiamo parlato ormai più volte del Decreto Correttivo pubblicato lo scorso 5 novembre in Gazzetta Ufficiale, contenente variazioni ed integrazioni al Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza.
Il Decreto Correttivo interviene anche nell’ambito delle funzionalità dell’organismo di composizione della crisi integrando i poteri istruttori di cui dispone, stabilendo che “il collegio può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili” per lo svolgimento del procedimento di composizione della crisi. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda  di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali, ma secondo quanto stabilito dal Decreto Correttivo, lo può fare solo nel caso in cui uno dei suoi componenti è in possesso dei requisiti richiesti per i professionisti indipendenti ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera o). L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese. In tale ambito il Decreto Correttivo introduce una tutela aggiuntiva per il debitore attaccato dai creditori più aggressivi che potrebbero utilizzare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale come mezzo per fare pressione sul debitore. Difatti, quando in pendenza del termine fissato dal collegio per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, viene presentata una domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale da soggetti diversi dal debitore, la domanda verrà definita dal tribunale solo all’esito del decorso del termine. In pendenza di tale temine il tribunale può solamente compiere le attività istruttorie ritenute necessarie.

Se il debitore non compare per l'audizione, o non deposita l'istanza, o all’esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero. Il Decreto Correttivo stabilisce che la segnalazione al pubblico ministero può essere effettuata anche quando non risulta che il debitore abbia comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

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