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10.11.2020

Nuovo Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: il processo per risanare un’azienda in crisi

Il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa e il collegio dei tre esperti in ambito di gestione della crisi d’impresa

Il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa e il collegio dei tre esperti in ambito di gestione della crisi d’impresa

Abbiamo avuto modo di vedere nell’articolo precedente che l’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI), è quell’organismo, introdotto con il Nuovo Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che ha il compito di raccogliere le segnalazioni da parte degli organi di controllo societario o da creditori pubblici qualificati (Ag. Delle Entrate, INPS e Agente per la riscossione) e gestire la prima fase di allerta, accompagnando così l’imprenditore nella gestione del procedimento di composizione assistita della crisi.

Una volta che l’OCRI ha ricevuta la comunicazione di segnalazione di crisi, deve nominare un collegio di tre esperti, tutti e tre iscritti all’albo degli esperti nominati dall’autorità giudiziaria. Di questi tre esperti uno deve essere designato dal Presidente della sezione specializzata in impresa del Tribunale, individuato secondo l’art. 4 del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, uno deve essere designato dalla camera di Commercio, Artigianato o Industria presso cui opera l’OCRI e il terzo deve essere nominato dal referente e appartenere ad una associazione rappresentativa del settore del debitore in causa. Tale ultimo membro, appartenendo all’associazione di categoria del debitore, si presume che possa “rappresentare” al meglio i suoi interessi.  

I tre professionisti nominati devono attestare la propria indipendenza rispetto al debitore e in particolare non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dello stesso, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.
Su istanza del debitore il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di riscontri positivi delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.

Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.

L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.

Dopo essere ascoltato innanzi al collegio dei tre esperti, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di accedere alle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.
Se allo scadere del termine prefissato per la ricerca di una soluzione concordata della crisi d’impresa non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi d’impresa, il collegio dei tre esperti invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza nel termine di trenta giorni.

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