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28.07.2021

Prestito vitalizio ipotecario: cliente della GMB Finance risparmia € 531.878 di interessi

Sentenza del Tribunale di Avezzano conferma l’applicazione del art. 117 T.U.B in caso di TAEG irregolare e sancisce la nullità della clausola anatocistica contenuta nel contratto di prestito vitalizio 

Una signora ormai ultraottantenne si rivolge alla GMB Finance al fine di far controllare la regolarità di un contratto di prestito vitalizio ipotecario sottoscritto nel 2009 con una nota banca europea. Il prestito vitalizio ipotecario è una tipologia di finanziamento molto particolare e ben differente dal classico mutuo ipotecario. Questa tipologia di prestito è dedicata a coloro che hanno compiuto 60 anni di età e sono proprietari di un immobile. Il richiedente, mediante tale strumento, può ricevere in prestito una somma di denaro senza dover pagare alcuna rata, né interessi. L’importo ottenuto viene infatti garantito da un’ipoteca sull’immobile e al momento della morte del richiedente gli eredi possono decidere se pagare il debito e mantenere la proprietà dell’immobile oppure far vendere la proprietà alla banca al fine di saldare il debito con il ricavato. In questo ultimo caso la differenza sarà poi trattenuta dagli eredi. Il mutuatario può comunque decidere di saldare il debito con la banca in qualsiasi momento, liberando così l’abitazione dall’ipoteca.

La signora ha deciso di rivolgersi alla GMB Finance in quanto non era certa delle condizioni economiche pattuite contrattualmente; la perizia tecnica finanziaria redatta dagli analisti della GMB Finance ha difatti evidenziato come il contratto di finanziamento fosse caratterizzato da una serie di gravi criticità che ne viziavano la validità e l’efficacia. Alla luce di tali risultanze è stato avanzato un contenzioso nei confronti dell’istituto bancario, volto a richiedere la nullità della clausola anatocistica e della clausola relativa al TAEG pattuito.

La sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano, riprendendo le risultanze del CTU, ha accolto la domanda proposta dai legali della GMB Finance, dichiarando la nullità della clausola relativa al TAEG pattuita nel contratto di prestito vitalizio; il giudice ha ritenuto inoltre applicabile l'art. 117 T.U.B. con la conseguenza che la banca è stata condannata a tenere indenne la cliente dal pagamento del TAN pattuito nel contratto di finanziamento (pari a 7,85%), e ha dichiarato applicabile il tasso sostitutivo pari al valore minimo dei tassi BOT rilevati nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione. In aggiunta, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la nullità della clausola anatocistica contenuta nel contratto di finanziamento e, per l’effetto, ha condannato la banca a tenere indenne la signora anche dal pagamento di tutti gli interessi maturati e di qualsivoglia ulteriore interesse illegittimamente capitalizzato.
 

Alla luce di tali risultanze il beneficio economico finanziario che la sentenza ha portato in capo alla cliente della GMB Finance può essere quantificato in € 531.878, corrispondente alla differenza tra l’ammontare degli interessi corrispettivi contrattuali (€ 553.604), e l’ammontare degli interessi corrispettivi tenendo conto degli effetti della sentenza (€ 21.726).

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