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03.10.2020

Rimborso del quinto: cosa cambia con la sentenza Lexitor

L’impatto decisivo della sentenza Lexitor nel rimborso degli oneri non goduti per le cessioni del quinto estinte anticipatamente: una lancia a favore dei consumatori.

Abbiamo già visto nel precedente articolo che la trattenuta della cessione del quinto non può superare il 20% (appunto “il quinto”) del valore dello stipendio o della pensione, e questa viene pagata direttamente dal datore di lavoro o dall’ente erogatore della pensione all’istituto di credito.

Questi particolari contratti prevedono molteplici costi e commissioni che vengono corrisposti al momento della stipula del contratto: le spese di istruttoria e le spese fisse contrattuali, le commissioni di distribuzione rete o intermediazione, le commissioni accessorie, le commissioni di attivazione, le commissioni di gestione della pratica e le spese per le assicurazioni. In generale, le spese vengono definite up front se relative alle attività preparatorie all’ottenimento del finanziamento e recurring se riferite a costi di gestione del prestito lungo tutto il periodo previsto dal piano di ammortamento.

Quali costi possono essere richiesti in caso di estinzione anticipata della cessione del quinto

Nel momento in cui la cessione del quinto viene estinta anticipatamente, quindi prima della naturale scadenza, oppure rinegoziata per ottenere ulteriore liquidità, il cliente ha diritto alla restituzione della quota parte “non goduta” - vale a dire non ancora maturata nel tempo - di spese e costi corrisposti anticipatamente.

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nel corso degli ultimi 10 anni, si è sempre espresso a favore dei consumatori per il recupero dei ratei non goduti, basandosi sul principio sancito dall’art.125-sexies T.U.B., secondo cui “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ed in tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.” L’Intermediario è quindi tenuto a restituire al cliente tutte le voci di spesa, comunque denominate, relative al finanziamento che maturano nel tempo, in misura proporzionale alla durata o alle rate residue dello stesso. Pertanto, per oltre dieci anni, l’ABF ha sempre proclamato la restituzione di tutte le spese recurring presenti nei contratti di cessioni del quinto in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento.

L’impatto decisivo della sentenza Lexitor nei rimborsi ai consumatori

Con la sentenza Lexitor dell’11 settembre del 2019 la Corte di Giustizia Europea ha completamente sovvertito la prassi secondo la quale in caso di estinzione anticipata del finanziamento il cliente avrebbe diritto alla restituzione delle sole spese recurring, a discapito delle spese up-front. La CGUE ha infatti sancito che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutte le componenti del costo totale del credito, secondo il criterio proporzionale, incluse quindi le spese up-front, che vengono così equiparate a quelle recurring.

L’ABF, con la Decisione del Collegio di Coordinamento del 17 dicembre 2019, ha recepito il principio di proporzionalità della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, indicando però un criterio “misto” per la rimborsabilità, che differisce sulla base della tipologia di spesa (up-front o recurring). In particolare, l’ABF ha stabilito che i costi recurring dovranno continuare ad essere ricalcolati sulla base del criterio “pro rata temporis” - vale a dire in misura proporzionale nel tempo - mentre i costi up-front dovranno essere rimborsati sulla base del c.d. “criterio della curva degli interessi”, vale a dire sulla base del rimborso degli interessi nel finanziamento.

Seppure la sentenza Lexitor sia applicabile a tutti i finanziamenti, va da sé che assume particolare rilevanza nell’ambito delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione, dal momento che per natura questi finanziamenti presentano commissioni up-front particolarmente elevate, e soprattutto sono soggette a frequenti rinnovi.

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