11.11.2022

Tribunale di Milano condanna la banca alla restituzione di € 1.118.096 per sottoscrizione di derivati illegittimi

Azienda romana recupera € 1.118.096 di perdite su una catena di contratti Interest Rate Swap grazie al supporto tecnico della GMB Finance

Una società romana, assistita per la consulenza tecnico finanziaria dal team di GMB Finance, a seguito della sentenza di nullità dei contratti derivati, ottiene la restituzione di complessivi € 1.118.096 tra sorte capitale e interessi legali.

Il cliente aveva sottoscritto nel 2002 un contratto di IRS, più volte rimodulato nel corso degli anni, fino al 2012, anno in cui ha definitivamente estinto l’operazione in derivati. La perizia tecnica, eseguita dagli analisti finanziari della GMB Finance, ha rilevato la presenza di numerose criticità insite nel contratto, tanto da configurare il derivato come non idoneo a soddisfare le esigenze di copertura della società: anzi, la sottoscrizione dei derivati ha comportato, in capo all’azienda, l’assunzione di rischi aggiuntivi ed ingiustificati, a cui si sono aggiunti costi impliciti non esplicitati dalla banca in sede di stipula dei contratti e perdite rilevanti di oltre un milione di euro.

L’avvocato Tommaso Nenzi, dello studio TGBC & Associati di Roma, ha assistito come advisor legale la società nel contenzioso giudiziale.

Con Sentenza n. 8323/2022, il Tribunale di Milano, dando seguito all’indirizzo inaugurato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili nel maggio 2020, ha affermato che:

  1. l’indicazione del mark to market al momento della stipula del contratto è necessaria ad evidenziare l’inziale valore positivo o negativo del derivato, fornire giustificazione causale all’eventuale erogazione del c.d. up front e renderne calcolabile la misura, mentre l’esplicitazione del procedimento di calcolo del medesimo parametro per la durata del rapporto rende non arbitrario il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto”;

  2. parimenti, costituisce prerequisito di un’alea bilaterale e razionale per entrambe le parti, sia pure non necessariamente simmetrica, la rappresentazione dell’analisi probabilistica dei flussi derivanti dal contratto derivato sulla base delle previsioni note o conoscibili sull’andamento dei tassi”.

  3. In mancanza di tali elementi non può parlarsi pertanto di semplice violazione di obblighi informativi ma di una carenza che – tenuto conto delle descritte peculiarità caratterizzanti la causa e l’oggetto dello strumento in esame, nonché delle innegabili interazioni tra essi configurabili – investe proprio l’essenza (di una parte) dell’accordo, vale a dire del contratto medesimo (quest’ultimo consistendo, appunto, in un “accordo”. Cfr. art. 1321 c.c. e art. 1325 c.c., n. 1), così da cagionarne la nullità” Così Cass. 21830/2021 e da ultimo nella medesima direzione Cass. 24654 2022)”.

 
Facendo applicazione di questi principi, il Tribunale di Milano ha confermato quanto acclarato nella perizia eseguita dagli analisti finanziari della GMB Finance, vale a dire che i contratti di IRS sottoscritti dal nostro cliente difettassero dell’indicazione Mark to Market, della relativa formula di calcolo nonché degli scenari probabilistici e che quindi fosse nullo ex art. 1419 comma 1 c.c. La banca convenuta è stata quindi condannata a restituire alla società la somma complessiva di € 1.118.096, a risarcimento delle perdite subite nel corso degli anni.

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