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17.11.2020

Decreto correttivo al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: le novità riguardanti le procedure di allerta e composizione della crisi

Le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo in merito agli indicatori della crisi d'impresa e agli obblighi di segnalazione

Lo scorso 5 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Correttivo al Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza contente le disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20.
Attraverso il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza il legislatore ha voluto riordinare le procedure concorsuali e disciplinare le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, con lo scopo di affrontare le problematiche prima che la situazione diventi irreversibile, salvaguardando la capacità imprenditoriale dell’impresa in crisi, nonché l’interesse generale a fronte del rischio di dannose reazioni a catena.

Abbiamo ampiamento discusso nel precedente articolo in cosa consistono gli strumenti di allerta e gli indicatori della crisi d’impresa introdotti dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa del 2019. Ricordiamo brevemente che gli strumenti di allerta della crisi d'impresa sono gli oneri di segnalazione - posti a capo di una serie di soggetti ben definiti - che concorrono al perseguimento dell’obiettivo di rilevare tempestivamente gli indizi della crisi dell'impresa, al fine di poter adottare velocemente le misure idonee a superarla o regolarla.

L’art. 3 del Decreto Correttivo interviene con delle variazioni anche sull’istituto delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi; in particolare, il decreto correttivo rende più chiara l’esclusione delle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob dall’assoggettamento alle misure di allerta.

Inoltre, quanto agli indicatori della crisi d’impresa definiti dall’art. 13 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza - vale a dire quegli indizi dello stato di crisi da cui deriva l’attivazione degli strumenti di allerta – viene precisato che “sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli terzi”.

Come abbiamo dettagliatamente analizzato nell’articolo dello scorso 2 novembre il Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza introduce gli obblighi di segnalazione, vale a dire un sistema di controlli e segnalazioni, sia interni che esterni all’impresa. Il Decreto Correttivo fornisce delle precisazioni su tali sistemi di segnalazione, specificando che tali obblighi di segnalazioni sono in capo non solo ai sindaci delle società ma anche il revisore contabile e la società di revisione. Il Decreto Correttivo dello scorso 5 novembre interviene anche in relazione agli obblighi di segnalazione posti in capo ai creditori pubblici qualificati, modificando le condizioni in base alle quali devono essere effettuate le segnalazioni di allerta; in particolare viene meno il criterio del 30% del totale dell’IVA scaduta e non versata in favore di una metodologia basata su scaglioni che tengono in considerazione non solo l’ammontare dello scaduto IVA ma anche il volume di affari dell’azienda. Viene inoltre introdotto un termine di 60 giorni entro cui l’agenzia delle entrate deve effettuare la segnalazione a pena di perdita dei privilegi sui crediti vantati.

Nei nostri approfondimenti abbiamo più volte puntualizzato l’importanza di agire prontamente ai primi segnali di crisi dell’impresa, rivolgendosi a degli specialisti della gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In GMB Finance ogni cliente viene assistito da un consulente e da un avvocato specializzato in diritto societario e bancario, i quali, in linea con gli obiettivi dell’imprenditore e dell’azienda, predisporranno una strategia personalizzata fatta su misura, al fine di:

  • accertare gli indicatori segnaletici di allerta preventiva con verifica delle condizioni di continuità aziendale;
  • analizzare la situazione economico – finanziaria dell’impresa con particolare riguardo a tutte le posizioni debitorie e alle garanzie correlate;
  • eseguire una due diligence e un’analisi delle attività di tesoreria aziendale e della struttura degli affidamenti;
  • delineare il percorso di recupero crediti dei debitori;
  • individuare possibili linee di intervento per la gestione dei debiti, sia della società che dei fideiussori.

A seconda degli obiettivi del cliente, e delle reali possibilità di successo, si valuteranno tutte le soluzioni percorribili in modo da scegliere il percorso più in linea con le tue specifiche esigenze!

Contattaci telefonicamente al numero 06.8540346 oppure scrivi a gmb@gmbfinance.it al primo sentore di crisi della tua azienda.

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