Cessioni del quinto
e prestiti personali

Se hai una cessione del quinto o prestito personale rinegoziato o estinto anticipatamente potresti aver diritto a un rimborso dalla tua banca.

Per la nostra esperienza tre contratti su quattro sono irregolari, ed è possibile ottenere fino a € 2.500 per ogni cessione del quinto rinegoziata!

Traguardi raggiunti

1.6 mln

Di recupero
nelle cessioni del quinto

1600

Contratti di cessione del quinto
analizzati

1000

persone
che hanno ottenuto
il rimborso

Verificarlo
è semplice!

Non dovrai anticipare costi, ci paghi solo a rimborso avvenuto!

01

Invio documenti

Dovrai solamente inviarci:

  • il tuo contratto di cessione del quinto;
  • il conteggio di estinzione anticipata;
  • la liberatoria.

Il contratto non deve essere estinto da oltre 10 anni.

02

Perizia tecnica e negoziazione

Dopo aver ricevuto mandato da parte tua procederemo con una perizia tecnica e invieremo un reclamo alla banca per richiedere il rimborso degli oneri non goduti.

03

Ricorso in ABF

Se non si trova un accordo bonario con l’Istituto i nostri avvocati si occuperanno di gestire il ricorso presso l’Arbitro Bancario Finanziario nei confronti della banca.

Non hai
i documenti?

Non preoccuparti, ci pensiamo noi gratuitamente a richiederli alla tua banca. È possibile richiedere un rimborso su contratti chiusi fino a 10 anni fa!

Ecco come funziona

Sai che se nel tuo contratto di cessione del quinto o prestito personale vi sono delle irregolarità potresti aver diritto ad un rimborso dalla tua banca? Per la nostra esperienza 3 contratti su 4 sono irregolari, ed è possibile ottenere fino a € 2.500 ogni cessione del quinto rinegoziata!

approfondisci

Sono migliaia le ordinanze dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) a favore dei clienti per il recupero dei ratei non goduti nelle cessioni del quinto o prestiti personali rinegoziati o estinti anticipatamente.
Difatti, ai sensi del dell’art.125-sexies T.U.B., l’ABF ha ribadito che, in caso di estinzione anticipata, devono essere restituite al cliente tutte le voci di spesa, comunque denominate, che maturano nel tempo, in misura proporzionale alla durata residua o alle rate residue del finanziamento.
Inoltre, in presenza di commissioni o spese non indicate in modo chiaro e comprensibile nel contratto (e che quindi non è possibile stabilire a quale prestazione si riferiscano, magari perché indicate cumulativamente), l‘Arbitro Bancario Finanziario ha stabilito che la relativa clausola potrà essere imputata a prestazioni e comportamenti riguardanti la fase di esecuzione del rapporto (costi recurring), e quindi recuperate per la parte non goduta a seguito dell’estinzione anticipata. Per di più, il Collegio Di Coordinamento, a seguito della recente sentenza del 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea che entra nel merito dei costi non continuativi (c.d. costi up-front), con la decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019 sancisce il principio secondo cui la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento si deve applicare a tutte le componenti del costo totale del credito, quindi compresi i costi up-front!

Infine, per gli oneri assicurativi l’ABF ha ribadito che l’intermediario – e non la sola società di assicurazione – è tenuto a restituire i premi assicurativi già pagati dal cliente ma non ancora maturati al giorno in cui il cliente stesso aveva rimborsato anticipatamente il finanziamento. Infatti, il contratto di finanziamento e quello assicurativo sono tra loro collegati, in quanto mirano al conseguimento dello stesso risultato economico-sociale, consistente nella concessione del finanziamento richiesto.

Da un campione di oltre 1.000 contratti di cessioni del quinto analizzati, tre contratti su quattro risultano irregolari per tali anomalie.

Se nel tuo contratto di cessione del quinto o prestito personale rinegoziato o estinto anticipatamente sono presenti tali criticità, potresti richiedere:

  • la restituzione di oneri e commissioni già pagate ma non ancora maturate al momento del rimborso anticipato;
  • la restituzione delle spese assicurative già pagate ma non maturate al momento del rimborso anticipato;
  • la restituzione delle spese di istruttoria già pagate ma non maturate al momento del rimborso anticipato.

Verificarlo è semplice, e non dovrai anticipare costi per ottenere il rimborso che ti spetta: ci pagherai solo a rimborso avvenuto! Dovrai solamente inviarci:

  • il contratto di cessione del quinto;
  • il conteggio estintivo;
  • la liberatoria.

Una volta ricevuto mandato da parte tua, in pochi giorni, il nostro team di analisti finanziari eseguirà una perizia tecnico - finanziaria, volta alla verifica di dette criticità, e a quantificare l’ammontare del rimborso che è possibile richiedere.

Sulla base dei risultati ottenuti dalla perizia, i legali della GMB Finance provvederanno a redigere una lettera di reclamo, che verrà inviata all’ufficio preposto dell’Istituto, avviando così la fase di negoziazione e trattativa stragiudiziale, finalizzata ad ottenere un accordo bonario. Qualora la trattativa non dovesse andare a buon fine, la banca rigetta il reclamo oppure offre una cifra insoddisfacente per il cliente, l’ufficio legale della GMB Finance provvederà a depositare il ricorso presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

L’ABF è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie, di tipo decisorio, alternativo rispetto alla giustizia ordinaria, introdotto nel 2009 dalla Banca d’Italia.

Le pronunce dell’Arbitro (lodi) non sono sentenze e non vincolano giuridicamente né il cliente né l’intermediario, lasciando ferma per entrambi la possibilità di rimettere la controversia all’esame del giudice civile, ma ad oggi nella quasi totalità delle decisioni prese contro gli intermediari sono state da questi rispettate: su oltre 32.000 decisioni dei Collegi oltre il 99 per cento sono state rispettate dagli intermediari, e ad oggi l’ABF ha riconosciuto € 21 milioni di rimborso alla clientela.

Presentare un ricorso in ABF costa solamente €20,00 (bollettino da versare alla Banca d’Italia) e i tempi di decisione sono molto rapidi, se equiparati ai tempi della giustizia ordinaria: dopo avere avviato il ricorso presso la segreteria tecnica competente l’intermediario ha a disposizione al massimo 45 giorni per inviare alla stessa Segreteria le proprie controdeduzioni. Il Collegio prende la sua decisione entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni dall’intermediario, oppure dalla data di scadenza del termine per presentarle. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta durante la fase preparatoria e la decisione è presa a maggioranza ed è sempre motivata. La Segreteria tecnica comunica alle parti la decisione completa della motivazione entro 30 giorni.

© GMB Finance Solutions S.r.l. - P.Iva 12751211009 - gmb@gmbfinance.it